Art. 23.
(Omologazione e vendita degli apparati,
impianti e sistemi anticrimine).

      1. Gli apparati, impianti e sistemi anticrimine di cui all'articolo 22, per essere messi in commercio, devono essere certificati dagli enti di normazione di riferimento, il Comitato europeo di normazione per il settore elettrotecnico (CENELEC) e il Comitato europeo di normazione (CEN), o, in assenza della normativa europea in materia, dal Comitato elettronico italiano (CEI) o dall'Ente nazionale di unificazione (UNI).
      2. In assenza di adeguata normativa tecnica la commissione ne sollecita l'emanazione da parte dei competenti enti di normazione, applicando fino all'avvenuta emanazione criteri sostitutivi o di equivalenza.